Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the cassation petition, violating procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Boukhedenna Rabah inadmissible due to a procedural defect. The defendant personally submitted the petition to the Supreme Court, which is no longer permitted under current criminal procedure law. Consequently, the court ordered the dismissal without a hearing and imposed fines and costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The personal filing of a cassation appeal by the accused is no longer permitted, rendering such petitions inadmissible without formal trial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHEDENNA RABAH nato il 28/02/1987 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17263/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da Boukhedenna Rabah contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data freffGr_j_ 2U2 è inammissibile. 05 / 4 2.( L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 6 ottobre 2025 e estensor