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Ordinanza — n. 36242/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the cassation petition, violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Boukhedenna Rabah inadmissible due to a procedural defect. The defendant personally submitted the petition to the Supreme Court, which is no longer permitted under current criminal procedure law. Consequently, the court ordered the dismissal without a hearing and imposed fines and costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The personal filing of a cassation appeal by the accused is no longer permitted, rendering such petitions inadmissible without formal trial proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition cassation procedure rules procedural defect dismissal court costs imposition diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
05 / 4 2.( L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 613 cod. proc. pen
05 / 4 2.( L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHEDENNA RABAH nato il 28/02/1987 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17263/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Boukhedenna Rabah contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data freffGr_j_ 2U2 è inammissibile. 05 / 4 2.( L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 6 ottobre 2025 e estensor