Italian court dismisses appeal on recidivism, ruling discretion requires weighing prior offenses against new crime severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on recidivism. The appellant argued against the severity assessment, but the court emphasized that recidivism judgments require a discretionary evaluation of the offender's propensity to reoffend based on the similarity and timing of prior crimes. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The assessment of recidivism is a discretionary judgment requiring adequate motivation regarding the gravity of the offense and the offender's dangerousness, which cannot be contradicted by mitigating circumstances under Article 73, paragraph 5.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECUCCI PASQUALE nato a TARANTO il 28/06/1971 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17255/25 Ritenuto che il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo e idonea a incidere sulla risposta punitiva, quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, in base ad una significativa relazione tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da lui commesso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo rivelata dal nuovo reato; si tratta di un giudizio discrezionale del quale deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341); ritenuto che nel caso in esame la Corte di appello ha adeguatamente chiarito, le ragioni della maggiore pericolosità desunta non solo dal numero dei precedenti, ma anche dalla omogeneità di condotte, senza che tale giudizio possa essere contraddetto dalla ravvisata sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, che investe il diverso profilo oggettivo della gravità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 !I -re estensore