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Ordinanza — n. 36239/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36239/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/09/1964 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17220/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla violazione del divieto di un secondo giudizio è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto perché ripropone una questione già correttamente valutata in fatto ed in diritto nella sentenza impugnata, trattandosi di sentenze emesse per condotte consumate in periodi temporali diversi, oltre che riguardanti soggetti differenti coinvolti nelle cessioni della sostanza stupefacente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36239/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 17220/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla violazione del divieto di un secondo giudizio è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto perché ripropone una questione già correttamente valutata in fatto ed in diritto nella sentenza impugnata, trattandosi di sentenze emesse per condotte consumate in periodi temporali diversi, oltre che riguardanti soggetti differenti coinvolti nelle cessioni della sostanza stupefacente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda riscossione di pene pecuniarie opposizione al precetto esecutivo rimborso delle spese d'assicurazione condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/09/1964 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17220/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla violazione del divieto di un secondo giudizio è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto perché ripropone una questione già correttamente valutata in fatto ed in diritto nella sentenza impugnata, trattandosi di sentenze emesse per condotte consumate in periodi temporali diversi, oltre che riguardanti soggetti differenti coinvolti nelle cessioni della sostanza stupefacente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 Il Co liere estensore Il Presi nte