Cassation court dismisses appeal on drug possession charges for generic grounds and appellate fact-finding errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's findings regarding the location of seized drugs and the application of mitigating circumstances. The court ruled that these issues involve the exclusive evaluation of evidence and factual reconstruction, which remain within the appellate court's competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 T.U. stup.; The appeal is inadmissible when it concerns the evaluation of evidence or the reconstruction of facts, as these are matters of exclusive competence for the Court of Appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO CARMELO nato a CATANIA il 03/04/1984 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17212/25 Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria delle modalità e luogo del ritrovamento dell'arma da fuoco e della sostanza stupefacente sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catania, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, tenuto conto che anche la prova indiziaria costituisce fondamento del giudizio di responsabilità quando la sua valutazione sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie;
Ritenuto che anche i motivi dedotti in tema di diniego dell'ipotesi attenuata del comma quinto dell'art. 73 T.U. stup. e di mancata contestazione in fatto dei reati di detenzione relativi a due diverse tipologie di sostanza stupefacente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito a tutti i profili dedotti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivisitazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle a