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Ordinanza — n. 36236/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity regarding statutory mitigation and maximum reduction grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute genericity in its arguments. The appellant failed to provide specific factual elements to justify statutory mitigations, as the lower court had already deemed such aspects irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 8 1.203/91; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific factual grounds to challenge the denial of statutory mitigations, as generic arguments do not constitute a valid legal challenge to the first-instance judgment.

Parole chiave

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statutory mitigation maximum reduction absolute genericity inadmissible appeal procedural costs Criminal Procedure Code factual relevance ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 8 1.203/91
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADINOLFI GERARDO nato a CAVA DE TIRRENI il 05/01/1967 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17210/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della massima riduzione di pena prevista dalla speciale attenuante di cui all'art. 8 1.203/91, non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali, peraltro in modo del tutto generico, già ritenuti irrilevanti nella sentenza di primo grado per giustificare un ridimensionamento della pena; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 6 ottobr