Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36235/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity and specific insufficiency of facts regarding drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36235/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the offense and requested alternative sanctions, but the court found these grounds generic and repetitive of the lower court's already reasoned decision. Consequently, the court rejected the claims as lacking specific factual censure and logical flaws, upholding the original conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis c.p.; Art. 20-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic assertions of minor offense or alternative sentencing without specific factual censure or logical critique of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal grounds specificity of factual censure alternative sanctions rejection drug trafficking conviction procedural costs award attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis c.p.
17204/25 ritenuto che il motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 20-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
17204/25 ritenuto che il motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 20-bis c.p
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI ANGELO nato a MILANO il 17/05/1973 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17204/25 ritenuto che il motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla valutazione della gravità del fatto e non sulla reiterazione delle condotte di spaccio; ritenuto che il secondo motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso