Cassation court dismisses appeal as facts and evidence evaluation belong exclusively to the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the contested issues regarding fact-finding and evidence evaluation fall exclusively within the competence of the Court of Appeal of Messina. The appellant argued for a different factual reconstruction, but the court found this approach impermissible in a legality review due to the lack of joint analysis of all indicia. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments on facts and evidence are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the court of first instance and appeal, which must base decisions on correct criteria of inference and shared experience.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE MARCO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 16/10/1979 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17200/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Messina che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata "su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze del ricorrente appaiono volte a sollecitare una diversa ma non più logica ricostruzione dei fatti attraverso una lettura alternativa delle prove non consentita in sede di legittimità, per l'assenza di una disamina congiunta di tutti gli elementi indiziari, congruamente valorizzati dai giudici di merito che hanno portato ad escludere la mera casuale presenza dell'imputato al momento del danneggiamento dell'autoveicolo incendiato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna no' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Consiglie