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Ordinanza — n. 36233/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for genericity; lower court adequately reasoned on non-qualification and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised against the Court of Appeal of Naples. The appellant claimed the lower court failed to reclassify certain crimes, but the appellate court provided sufficient reasoning regarding the lack of criminal intent continuity and the appropriate sanctioning treatment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific grounds to overturn the first-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 T.U. stup.; Art. 671 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the reasoning of the lower court, which must have adequately motivated its decisions on reclassification and sentencing.

Parole chiave

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genericity of appeal non-qualification of crimes continuity of criminal intent sanctioning treatment inadmissibility of appeal procedural costs criminal intent continuity ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
285991); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 73 comma 5 T.U. stup.
Art. 671 c.p.p.
art. 671 c.p
art. 616 c.p
285991); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1. N. 6348 del 14/10/2022, Rv. 284409
Sez. 2, n. 7132 del 11/01/24, Rv. 285991
284409; Sez. 2, n. 7132 del 11/01/24, Rv. 285991); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPPA LUCIANO (CUI 03IIGB8) nato a NAPOLI il 18/05/1984 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 90-7 Rg.17195/25 Ritenuto che entrambi i motivi dedotti sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla mancata riqualificazione ai sensi dell'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 T.U. stup. (cfr. pag. 5 della sentenza), fornendo altresì una motivazione adeguata anche sul trattamento sanzionatorio ed escludendo la possibilità di decidere sulla continuazione per la mancata allegazione delle sentenze riferite ai reati oggetto della richiesta, sebbene passate in giudicato in epoca antecedente alla presentazione dei motivi di appello, in ragione del notevole lasso temporale tra le date di consumazione dei reati che non consentiva di valutare o meno la sussistenza del medesimo disegno criminoso, in ossequio all'orientamento di legittimità secondo cui non potendo la Corte decidere tempestivamente sulla domanda resta impregiudicata per l'imputato la possibilità di vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 c.p.p. (Sez.

1. N. 6348 del 14/10/2022, Rv. 284409; Sez. 2, n. 7132 del 11/01/24, Rv. 285991); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Cons I re estenso