Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and evidence evaluation by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible challenges regarding the factual reconstruction and evidence evaluation. The appellant argued against the appellate court's assessment of drug trafficking and sentencing, but the court found the lower court's reasoning sound and based on correct inferential criteria. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material probative elements, as these fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO CLEMENTE nato a ARPAIA il 18/10/1971 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17188/25 Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della cessione di sostanza stupefacente e ne ha valutato anche l'offensività alla luce della circostanza che il cessionario si trovava agli arresti dorniciliari, e dunque ne ha soppesato la gravità anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi n