Italian Court dismisses appeals against drug conviction for generic challenges to minor offense classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants challenged the lower court's refusal to reclassify their drug trafficking as a 'minor offense' under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court found the appeals generic because the appellate court correctly applied established legal principles, noting that the defendants' actions involved an abandoned building, large unexplained sums of money, and specific handling methods incompatible with a minor offense classification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the classification of drug trafficking as a minor offense are inadmissible if they are generic and fail to provide specific factual arguments, as the lower court's evaluation based on qualitative and quantitative parameters and contextual circumstances is within its exclusive competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LELLO EMANUEL nato a CAPUA il 22/03/2005 DI LELLO SALVATORE nato a CAPUA il 19/02/2002 DI RUBBO ADRIANO nato a CAPUA il 30/01/2001 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G. 17183/25 ritenuto che le censure, comuni ai ricorrenti Di Lello Emanuel, Di Lello Salvatore e Di Rubbo Adriano, con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, non solo il dato ponderale, ma le modalità delle cessioni nel contesto della gestione di un casolare abbandonato utilizzato per la custodia della sostanza, unitamente alla disponibilità di ingenti somme di denaro ingiustificate, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti invocata dalla difesa; ritenuto che anche le altre censure, comuni ai tre ricorrenti in punto di accertamento dei fatti, sono del tutto generiche avendo la Corte di appello fornito esaustive risposte ai motivi di appello valorizzando le emergenze probatorie desunte dalle attività di osservazione e controllo svolte dalla Polizia Giudiziaria, con la conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso perché volti a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le stesse considerazioni devono ripetersi e restano valide anche per le ulteriori censure articolate nella memoria difensiva del 17 settembre 2025 con riferimento alle modalità di rinvenimento della cocaina; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 6 ottobre 2025 Il Consi ere