Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning due to prior waiver of appeal rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Chiara Davide's appeal inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding reasoning, but had previously waived other appeal grounds to accept a plea agreement. The court ruled that the power to settle the penalty under Article 599-bis precludes raising new procedural defects in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The power to settle the penalty granted to the parties limits the second-instance judge's cognition and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the cassation trial, rendering subsequent claims of lack of reasoning inadmissible if the appeal was otherwise waived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARA DAVIDE nato a CATANIA il 06/12/1983 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 17176/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Chiara Davide contro la sentenza n. 1412/2025 con cui la Corte di appello di Catania accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Co liere estensore Il Pre