Italian Court dismisses appeal as arguments are specific and lack concrete justification for penalty illogic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already provided specific reasoning regarding penalty calculation and the rejection of generic mitigating circumstances. The appellant's arguments were deemed abstract because they merely requested a lighter sentence without concrete evidence of logical flaws in the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant's arguments are specific and fail to provide concrete indications justifying the alleged illogic of the lower court's motivation, limiting themselves to a request for a milder penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THOMAS BRYNLEY LUCA nato il 25/09/1985 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17173/25 ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di applicazione della recidiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 Il Cons estensore Il Presid e