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Ordinanza — n. 36226/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to factual review and discretionary penalty assessment errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36226/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The court held that the first ground of appeal improperly challenged factual evaluations regarding the absence of group drug consumption, which requires specific proof of shared intent and identity among participants. Furthermore, the second ground was rejected because it impermissibly questioned the appellate court's discretionary sentencing decisions based on established judicial experience without direct confrontation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it challenges the court's evaluation of facts or discretionary sentencing decisions without providing specific grounds for disagreement with the established legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual evaluation review discretionary sentencing group drug consumption procedural costs order condono delle spese procedurali attenuazione della pena rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
5 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
5 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE ALESSANDRO nato a EHINGEN( GERMANIA) il 28/02/1981 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17172/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché investe questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, sorretta da adeguata motivazione in ordine all'esclusa versione difensiva del c.d. consumo di gruppo; ritenuto, più specificamente, che non ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, in difetto della prova della parziale coincidenza soggettiva tra acquirente e assuntore dello stupefacente, della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti il gruppo, della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale, dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo, dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Rv. 259285); . ritenuto che il motivo investe inammissibilmente il merito delle valutazioni discrezionali espresse dalla Corte di appello sulla base di pertinenti massime di esperienza e convergenti con quelle del Giudice di primo grado senza, peraltro, con le stesse specificamente confrontarsi; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pag. 5 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deci