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Ordinanza — n. 36225/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and new arguments reserved for trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36225/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground unfounded because the prosecutor adequately explained the revocation of discharge texts, citing their unavailability abroad and the appellant's failure to cite them. Remaining objections were deemed inadmissible as they involved factual assessments of evidence and new arguments reserved for the trial phase.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded or if new arguments are raised that should have been presented at the trial stage, reserving the court's power to evaluate evidence and facts for the judgment of merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded new arguments trial stage procedural costs imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTOLI CHRISTIAN nato a MESSINA il 09/12/1999 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17168/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo stata fornita adeguata motivazione della disposta revoca dei testi a discarico, sia per la sostanziale irreperibilità di uno di essi, trasferitosi all'estero, e sia per l'inosservanza dell'onere della parte di citarli a giudizio, oltre che per la ravvisata superfluità della loro assunzione; ritenuto che le altre censure involgono questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, sorretta da adeguata motivazione in ordine all'esclusa versione difensiva del c.d. consumo di gruppo sulla base di pertinenti massime di esperienza, convergente con quella del Giudice di primo grado, e non più suscettibile di nuovi apprezzamenti riservati al giudizio di merito (vedi le argomentazioni riportate a pag.5 della sentenza impugnata); ritenuto che la memoria del 19 settembre 2025 con motivi nuovi prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali ugualmente inammissibili; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il