Italian court dismisses appeal as generic, citing irrelevant weight of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised. The appellant argued that the Court of Appeal incorrectly considered the gravity of the offense committed by a subject under home arrest as a decisive factor for excluding generic mitigating circumstances. The court rejected this as repetitive, noting that other concrete indices of evaluation already formed the basis of the decision despite the alleged irrelevance of the confession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic criticisms regarding the assessment of mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's decision rests on concrete factual indices beyond the disputed point.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA GIOSUE EMANUELE nato a MESSINA il 12/08/2002 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17156/25 ritenuto che il motivo unico dedotto è inammissibile per genericità, atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della gravità del fatto posto in essere da 'soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, oltre alla irrilevanza dell'ammissione dei fatti già autonomamente verificati ed accertati; ritenuto che si tratta di censure ripetitive, atteso che al di là della ritenuta irrilevanza della confessione nella motivazione sono indicati gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Cons e estensore Il Presi t