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Ordinanza — n. 36221/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on detention breach and 131-bis charge due to lack of objective elements and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had adequately justified its finding that the appellant was properly removed from home detention, noting police control methods and dismissing medical necessity claims as unsubstantiated. The appellant's arguments regarding the crime under Article 131-bis were deemed generic and logically flawed due to the high intent involved, precluding any re-evaluation in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on the absence of objective elements for the crime is complete, exhaustive, and free from evident logical defects, particularly when the appellant's submissions are merely repetitive of previously rejected grounds.

Parole chiave

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Article 616 c.p.p. Article 606 c.p.p. home detention breach Article 131-bis code inadmissible appeal procedural costs logical defects quantificazione del torto morale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO ANTONIETTA nato a NAPOLI il 08/02/1969 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 17129/25 ritenuto che in merito alla valutazione della versione difensiva circa l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, che la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione dell'accertamento dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia e dalla mancanza di riscontri circa le necessità di ordine medico addotte dall'imputata, mentre i rilievi della ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile, avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell'intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Consi estensore Il Pr-