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Ordinanza — n. 36220/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug possession, citing merit court's valid factual evaluation and legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36220/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding the personal use of drugs, arguing against the classification of the offense. The court rejected these claims because the appeal improperly targeted the factual reconstruction and evidence evaluation reserved for the trial judge, who correctly applied established legal principles to the specific circumstances of the case.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against judgments on the merits are inadmissible when they concern the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of the material probative record, as these fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual evaluation competence drug possession personal use evidence appreciation merit procedural costs award reato di poca entità commisurazione della pena minorile altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 360 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA CIRO nato a NOCERA INFERIORE il 20/10/1987 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17119/25 Ritenuto che il motivo di ricorso sul dedotto uso personale della sostanza stupefacente introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, che le ulteriori censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamente significativo, la diversa tipologia delle sostanze, l'emerso inserimento nel contesto di una associazione dedita allo spaccio ed il rinvenimento di un notevole quantitativo di sostanza da taglio, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 Il Con e estens