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Ordinanza — n. 36219/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; lower court adequately motivated resistance charge regarding indirect relevance of threats.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36219/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal of Salerno provided sufficient reasoning for the conviction. The appellant argued against the integration of the resistance charge, but the court found the lower court correctly identified the indirect relevance of threats to public function. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the Court of Appeal adequately motivates the conviction by explaining the indirect relevance of threats to the exercise of public functions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resistance to public official indirect relevance of threats procedural costs award Corte di Cassazione ruling allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI VINCENZO nato a SALERNO il 29/10/1993 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17113/25 ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Salerno ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando la rilevanza indiretta delle minacce idonee ad ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica, inducendo una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Co ere estensore Il Pre ente