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Ordinanza — n. 36218/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking charges due to genericity of arguments against lower court's habitual conduct finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36218/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued against the lower court's finding of habitual drug trafficking, but the court rejected this as generic and unsupported by new evidence. The decision upheld the lower court's assessment that the defendant's conduct was repeated and habitual based on the location and manner of the drug sale.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a judgment on drug trafficking charges is inadmissible if the appellant's arguments regarding the nature of the conduct are generic and fail to provide a specific, alternative factual reconstruction that would justify a different evaluation of habitual behavior.

Parole chiave

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drug trafficking habitual generic appeal arguments inadmissible appeal Corte di Cassazione drug possession charges modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK ROBEN nato il 05/03/1999 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17102/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti in tema di 131-bis cod. pen. dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato avendo escluso la sussistenza di detta causa di non punibilità per le modalità della cessione della sostanza stupefacente, indicative di una condotta non episodica, né occasionale, ma ripetuta e quindi di un comportamento apprezzato come abituale, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, a fronte della diversa ricostruzione del fatto operata nei motivi di ricorso, non apprezzabile in questa sede, in difetto di travisamenti della prova, non essendo illogiche le valutazioni operate dalla Corte di appello tratte dal luogo in cui è avvenuto lo spaccio e dalle modalità della cessione, avvenuta senza interlocuzioni tra i soggetti coinvolti; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Consi ere estensore Il Pres e