Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing after the legal deadline and after res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sandrino Castellano against the Naples Court of Appeal inadmissible. The appellant's lawyer submitted the brief on March 21, 2025, which exceeded the statutory 45-day limit established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the lower court's judgment had already become final and unchallengeable before the appeal was lodged. The court ruled that the appeal must be rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, lett. c), c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, particularly when the challenged judgment has already become final and unchallengeable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO SANDRINO nato a POZZUOLI il 01/04/1996 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ("2 Rg 17096/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di Sandrino Castellano contro la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 11898/2024, emessa in data 28/10/2024 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 21/03/2025, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione è stata depositata entro il termine stabilito di giorni 90, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (45 giorni) il giorno 13 marzo 2025, ex art. 585, lett. c), c.p.p. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 30Ò0.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 6 ottobre 2025 Il Consie - re estensore Il Presi nt