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Ordinanza — n. 36216/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on facts and sentencing, ruling second instance court properly evaluated evidence and applied law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36216/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The court held that the lower appellate court correctly assessed the evidence regarding the appellant's awareness of resisting police and his role in a fraud attempt. Furthermore, the court found the appeal's arguments on mitigating circumstances and suspended sentence benefits to be irrelevant since the first instance judgment had already addressed these points.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals challenging factual findings or sentencing evaluations by the Court of Appeal are inadmissible when the lower court has provided adequate reasoning based on shared experience and convergent with the first instance judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review sentencing evaluation second instance jurisdiction procedural costs pena pecuniaria sospesa riduzione della multa riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANGELO EMANUELE nato a ACERRA il 01/04/2003 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17055/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito sia alla consapevolezza di opporsi a degli agenti di' polizia, avuto riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto al capo 2), e sia alla rilevanza del ruolo svolto per agevolare la condotta truffaldina posta in essere dal complice, in relazione al reato di tentata truffa ascritto al capo 1; ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, concernendo apprezzamenti riservati al merito, sono ugualmente inammissibili, atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto così da rendere generica la doglianza del ricorrente, mentre quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena è stato rilevato come tale beneficio fosse stato già concesso dalla sentenza di primo grado;

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre