Italian Court dismisses appeal as defense arguments are generic, repetitive, and lack specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense's arguments regarding the absence of objective elements and sentencing were deemed generic and repetitive of previously rejected grounds. The court found the lower court's reasoning logically sound and immune from re-evaluation on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific; generic or repetitive arguments that do not challenge the logical basis of the lower court's motivated decisions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI CLAUDIO nato a AVEZZANO il 24/07/1975 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 16985/25 ritenuto che in merito alla valutazione della versione difensiva circa l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, che la Corte di appello di l'Aquila ha fornito adeguata motivazione dell'accertamento dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, comprovato dalla ricostruzione degli orari del permessi lavorativi prodotti dalla stessa difesa e dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile, avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell'intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che le ulteriori deduzioni sviluppate in punto di diniego delle attenuanti generiche sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull'assenza di apprezzabili elementi di favore; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Con ere estensore Il