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Ordinanza — n. 36211/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate sentencing motivation by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36211/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gjoka Monsel inadmissible, confirming the lower court's penalty for the crime of provocation. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had already provided sufficient reasoning for the sanction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 614 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court's sentencing decision is adequately motivated.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances adequate sentencing motivation penal responsibility provocation procedural costs criminal controllo della commisurazione della pena pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 614 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA MONSEL (CUI 01W64NJ) nato il 17/01/1986 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 30 settembre 2024 del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva affermato la penale responsabilità di Monsel Gjoka in ordine al reato di cui all'art.614 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile dal momento che il trattamento sanzionatorio risulta essere motivato in maniera adeguata da parte del Giudice di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2025. Il Consigliere estensore Il Preside Mich Romano Alfredo Gua CORTE DI CASSAZIO:. U.R.P. CENTRALI Go,.\\,e Li)9,41.1,otrke ef-A\s„. oKe 4,( 6 (fl oki\o`D 0-2414,21Pit5 CAS2-24- o-viL \,„ciA, atee 61)c)( ,.; e np\mg-kr_ gu-a51._ (R2,- ekr,e C.94 e v\ iluceett: vni\e \--) 6-4/ "{N oL L oft- \O' nsv\Wz hi\\.0\AMIL 4 )z-0 cke SC\ry .c)/k‘t_ 3-e.9 ec4,ek,z,_ 0(y),J,QU. eilk e "Ag /t