Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for ideological falsity due to inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of a first-instance conviction for ideological falsity, arguing procedural defects in notification and a need for evidence re-evaluation. The court rejected these claims, ruling that notification irregularities do not nullify the judgment and that evidence reassessment is prohibited in the stage of legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when it seeks a re-evaluation of probative sources forbidden in the stage of legality, and procedural notification defects do not render the judgment null.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERAGNA NATASCIA nato a MILANO il 18/07/1995 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 5 dicembre 2023 del Tribunale di Milano, che aveva affermato la penale responsabilità di Natascia Deragna per il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha ritualmente provveduto alla rinnovazione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello e comunque l'iniziale difetto di notifica non determina la nullità della sentenza di primo grado, potendo incidere solo sugli atti successivi; - che il secondo motivo è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il