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Ordinanza — n. 36206/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for simple documentary bankruptcy and aggravated insolvency. The appeal was rejected due to lack of dolo and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36206/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Luigi Torri inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for simple documentary bankruptcy and aggravated insolvency. The appellant argued the reasoning was contradictory and illogical, but the court found no need for dolo to establish liability. Consequently, the appeal was rejected, and Torri was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, as the absence of dolo does not invalidate the conviction for aggravated insolvency.

Parole chiave

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simple documentary bankruptcy aggravated insolvency inadmissible appeal manifestly unfounded grounds absence of dolo procedural costs Cassa delle ammende ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 595, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRI LUIGI nato a LOVERE il 02/09/1963 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 8 maggio 2023 dal Tribunale di Brescia, che aveva confermato la penale responsabilità di Luigi Torri per i reati di bancarotta semplice documentale (capo 1) e per aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento (capo 2) e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di appello relativo al capo 2) era inammissibile per la sua genericità; - che il motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato in quanto non occorre la sussistenza del dolo per fondare la responsabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2