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Ordinanza — n. 36204/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic and repetitive grounds regarding fraudulent bankruptcy convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36204/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Giannella and Mandini inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants argued against their convictions for fraudulent bankruptcy but failed to provide new arguments. The court rejected these submissions as generic and repetitive, noting they merely reiterated points already made in the second-instance appeal without engaging with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: Appeals that merely repeat the grounds of the second-instance appeal without addressing the appellate court's reasoning are inadmissible as generic and repetitive.

Parole chiave

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generic appeals repetitive grounds fraudulent bankruptcy inadmissible recourse procedural costs second instance Cassazione bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANNELLA MARCO nato a LA SPEZIA il 02/08/1948 MANDINI GUIDO nato a MESSINA il 15/06/1961 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; 71-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 23 gennaio 2024 del Tribunale di Messina, che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Giannella e Guido Mandini per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e del solo Marco Giannella per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti sono inammissibili poiché generici e reiterativi in quanto si limitano a reiterare le censure già contenute nei rispettivi atti di appello senza confrontarsi con la motivazione fornita da parte del Giudice di appello nella sentenza impugnata; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09