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Ordinanza — n. 36203/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for documentary bankruptcy fraud due to adequate appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Enrico Morellini inadmissible, upholding the lower courts' conviction for documentary bankruptcy fraud. The appellant argued against the penalty, but the court found the appellate judgment's reasoning sufficiently motivated and the appeal manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Morellini was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellate judgment is adequately reasoned and the appeal is manifestly unfounded, requiring no further examination of the merits.

Parole chiave

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documentary bankruptcy fraud inadmissible appeal manifestly unfounded adequate reasoning procedural costs criminal conviction Cassation review sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLINI ENRICO nato a CANTU' il 21/06/1965 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; • 1,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello Milano ha confermato la sentenza emessa il 23 aprile 2024 dal Tribunale di Como, che aveva affermato la penale responsabilità di Enrico Morellini per il reato di bancarotta semplice documentale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il trattamento sanzionatorio risulta essere adeguatamente motivato dal Giudice di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/