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Ordinanza — n. 36201/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated private violence conviction due to inadmissible facts and expired statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36201/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued against a partial reform of their conviction for aggravated private violence, but the court rejected their claims as mere factual complaints and unsupported arguments. Crucially, the court determined the crime had expired under the statute of limitations before the second-instance judgment, yet ruled that this expiration could not be raised at the appellate stage because the appeals themselves were fundamentally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual grievances or manifestly unfounded arguments are inadmissible, and the court cannot examine the statute of limitations if the appeal lacks a valid basis for review.

Parole chiave

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statute of limitations inadmissible appeal aggravated private violence second instance reform procedural exhaustion reati violenti azione penale privata aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
256463 - 01); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Art. 129, cod. proc. pen.
- che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
- che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01
pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONATI ALESSIO nato a TERNI il 01/02/1993 LIODORI RAMONA nato a TERNI il 03/07/1976 PILERI MATTEO nato a TERNI il 25/08/1995 MIRIMAO MICHELE nato a TERNI il 20/09/1992 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha riformato parzialmente la sentenza del 10 dicembre 2021 del Tribunale di Terni, che aveva affermato la penale responsabilità di Alessio Donati, Ramona Liodori, Michele Mirimao e Matteo Pileri per il reato di violenza privata aggravata e li aveva condannati alla pena di mesi quattro di reclusione, riducendo la pena a mesi due di reclusione. - che il primo motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti risulta essere inammissibile in quanto avente ad oggetto mere doglianze di fatto, nonché volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti risulta essere manifestamente infondato dal momento che il reato risulta essersi prescritto il 6 maggio 2024, quindi dopo la sentenza di secondo grado del 22 marzo 2024, in quanto, ai fini della prescrizione deve tenersi conto delle seguenti sospensioni intervenute durante il primo grado di giudizio: dal 22.10.2019 al 18.02.2020 per astensione dei difensori (119 giorni); dal 03.11.2020 al 09.02.2021 per legittimo impedimento del difensore (60 giorni); dal 25.02.2021 al 25.05.2021 per legittimo impedimento del difensore (65 giorni); non deve tenersi conto del periodo di sospensione dal 15.05.2019 al 22.10.2019 in quanto lo stesso è stato predisposto per l'astensione del Vice Procuratore Onorario.

Pertanto, dal momento che il reato è stato commesso il 5 marzo 2016, il termine di prescrizione dovrà essere così calcolato: 05.03.2016 + 7 anni e 6 mesi + 244 giorni = 06 maggio 2024. - che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen