Italian court dismisses appeal against conviction for counterfeit currency possession due to lack of specific intent evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Serena Santarelli inadmissible, upholding the lower court's partial reform of her conviction for possessing counterfeit coins. The appellate court correctly reasoned that specific intent to circulate the currency must be inferred from converging symptoms, such as the lack of any legitimate purpose or source for the notes. Consequently, the court rejected the defense's arguments and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 455, Art. 640 cod. pen.; The court established that specific intent to circulate counterfeit currency is freely inferred from converging symptoms like the absence of a legitimate source or purpose, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARELLI SERENA nato a ROMA il 20/04/1992 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di Serena Santarelli per i reati di cui agli artt.455 e 640 cod. pen. in continuazione tra loro e l'aveva condannata alla pena di anni uno e mesi sette ed euro 280,00 di multa con pena sospesa, revocando la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto; - che i motivi di ricorso risultano essere manifestamente infondati in quanto il Giudice di appello ha fornito adeguata motivazione in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, Iandolo, Rv. 262684;
Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Zappia, Rv. 261246); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci