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Ordinanza — n. 36197/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific motivation omissions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36197/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mohammed Amed inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's confirmation of his conviction for aggravated threats, but the appeal was rejected for being extremely generic and failing to specify which points lacked motivation. Consequently, the court upheld the original conviction and imposed financial penalties on the unsuccessful party.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 363, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and fail to specify the points where the court of first instance allegedly omitted motivation, as the appellate court has already provided adequate responses to the grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural costs criminal conviction minaccia non comprovata minaccia contro le autorità attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 363, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMED AMED (CUI 04A8WTY) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 10 aprile 2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato Mohammed Amed colpevole del reato di minaccia aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile perché estremamente generico, in quanto non precisa su quali punti la Corte di merito avrebbe omesso di motivare, e comunque la Corte di appello ha fornito adeguata risposta alle censure formulate con il gravame; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/