Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing second-instance arguments without new factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ettore Loredana inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because they merely repeated the grounds raised during the second instance without addressing the lower court's reasoning or presenting new factual evidence. Consequently, the court upheld the conviction for bankruptcy and the associated penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the grounds of the second instance judgment without confronting the arguments of the court of first instance or invoking a different factual reconstruction permitted in the jurisdictional phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTORRE LOREDANA nato a ROMA il 11/07/1962 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12 marzo 2024 del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di Loredana Ettorre dei reati di bancarotta a lei ascritti e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputata sono inammissibili in quanto si limitano a riprodurre i corrispondenti motivi di appello, senza confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte di merito a base della sua decisione, nonché ad invocare una diversa ricostruzione fattuale cui si dovrebbe pervenire a seguito di una diversa valutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2