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Ordinanza — n. 36195/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against lower court acquittal in threat case dismissed due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36195/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. The lower court had acquitted the defendant of the threat charge, finding the facts did not constitute a crime. The appeal was rejected because it invoked inadmissible grounds for acquittal and improperly sought a re-evaluation of evidence already sufficiently motivated by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000; Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals against judgments of the peace court for reasons of non-existence of the fact or lack of criminality are inadmissible; appeals based on re-evaluation of evidence are inadmissible if the lower court provided adequate motivation.

Parole chiave

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peace court judgments threat charge non-existence of fact re-evaluation of evidence inadmissible appeal criminal procedure code legal costs minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
274 del 2000, non è possibile proporre ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze del giudice di pace per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GUERCINI STEFANIA nato a FIRENZE il 22/06/1972 nel procedimento a carico di: BANDINELLI FRANCESCO nato a FIRENZE il 06/03/1983 avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Firenze, che aveva condannato Francesco Bandinelli, per il reato di minaccia, alla pena di 500 euro di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile Stefania Guercini assegnando alla stessa una provvisionale di euro 1.000,00; in particolare il Tribunale ha prosciolto Francesco Bandinelli dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste; - che il primo motivo del ricorso della parte civile risulta inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, non è possibile proporre ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze del giudice di pace per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; - che il secondo motivo è inammissibile in quanto invoca una rivalutazione delle fonti probatorie in relazione all'idoneità ad intimidire della condotta, ma su tale elemento il Tribunale ha fornito adeguata motivazione in sentenza, tenendo conto del contesto in cui la condotta è stata posta in essere; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso