Italian Court dismisses appeals against fraud conviction for reiterating grievances without addressing court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Stefano and Manuel Vanni inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants sought to re-evaluate evidence and challenge the sentencing, but the court found their arguments merely repeated previous grievances without engaging with the appellate court's reasoning. Consequently, the court ruled that re-evaluating probative sources is not permitted at the stage of legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate grievances without confronting the reasons of the decision or if they request a re-evaluation of probative sources not permitted at the stage of legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VANNI STEFANO nato a FIRENZE il 16/05/1954 VANNI MANUEL nato a FIRENZE il 10/11/1986 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 14 luglio 2021 del Tribunale di Firenze, che aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale Stefano Vanni alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione e Manuel Vanni alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, rideterminando la pena di Manuel Vanni, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., in anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena; - che il primo motivo del ricorso di Stefano Vanni e il primo motivo del ricorso di Manuel Vanni sono inammissibili poiché si limitano a reiterare le analoghe censure formulate con i gravami senza confrontarsi con le ragioni della decisione e comunque invocano una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo del ricorrente Stefano Vanni è manifestamente infondato poiché vi è adeguata motivazione in merito al trattamento sanzionatorio; - che il secondo motivo di ricorso del ricorrente Manuel Vanni è inammissibile, in quanto sostenendo che mancano le prove che egli abbia amministrato di fatto la società dopo le sue dimissioni dalla carica, invoca una diversa valutazione delle prove non consentita in questa sede e comunque non si confronta con le ragioni della decisione che ha indicato gli argomenti che portano a ritenere che il ricorrente abbia continuato a gestire la società; - che il terzo motivo di ricorso di Manuel Vanni è manifestamente infondato in quanto è stata fornita adeguata motivazione in sentenza sulla sussistenza del dolo specifico, nonché risulta essere inammissibile nel resto in quanto il ricorrente invoca una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis