Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for stalking, ruling procedural grounds for inadmissibility apply.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Renzo Cecconi inadmissible and dismissed it, ordering him to pay procedural costs. The appellant challenged a lower court's conviction for stalking, arguing that a referenced prior judgment involved different facts and requesting a new evaluation of evidence. The court rejected these claims, noting that the cited judgment concerned distinct facts, that evidentiary re-evaluation is prohibited at the cassation stage, and that factual criticisms are inadmissible in this jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62 cod. pen.: Appeals based on factual re-evaluation or citations of judgments with different subject matter are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCONI RENZO nato a LIVORNO il 09/12/1940 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della parte civile Maria Mastroberti, Avv. Gabriele Marroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. Renato Luparini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 28 aprile 2021 del Tribunale di Livorno, che aveva affermato la penale responsabilità di Renzo Cecconi per il reato di atti persecutori e lo aveva condannato alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa costituitasi parte civile, Maria Mastroberti; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato dal momento che la sentenza del Giudice di pace di Livorno del 18 maggio 2022, di cui si richiedeva l'acquisizione, ha ad oggetto fatti diversi da quelli contestati nel capo di imputazione e, pertanto, non rileva; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché invoca una rivalutazione probatoria, non consentita in sede di legittimità, relativa ad elementi su cui è stata già fornita adeguata motivazione da parte del Giudice di appello; - che il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto censure in fatto e una diversa rilettura delle fonti probatorie ed è, pertanto, inammissibile in sede di legittimità; - che il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati dal momento che il diniego delle attenuanti ex art. 62 cod. pen.
è insindacabile poiché adeguatamente motivato dal Giudice di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché questa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez.
U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile.