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Ordinanza — n. 36188/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for assault due to adequate appellate court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36188/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Leonardo Stoppini inadmissible, upholding the lower court's conviction for assault. The appellant argued the appellate judgment lacked sufficient motivation regarding the criminal act under Article 581 of the Penal Code and the imposed sentence. The court rejected these claims, finding that the appellate judge provided adequate reasoning on all contested points.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellate court has provided adequate motivation on the facts and legal characterization, rendering the complaint of insufficient reasoning manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility insufficient motivation defense assault conviction upheld appellate court reasoning procedural dismissal sanzione penale riscossione di pene pecuniarie pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOPPINI LEANDRO nato a PERUGIA il 03/03/1956 avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 27 novembre 2023 dal Giudice di pace di Perugia, che aveva affermato la penale responsabilità di Leonardo Stoppini in ordine al reato di percosse a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente si duole della carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 581 cod. pen e al trattamento sanzionatorio, risultano essere manifestamente infondati in quanto è stata fornita adeguata motivazione da parte del Giudice di appello su tutti i profili oggetto di censura; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2