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Ordinanza — n. 36187/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against sentencing as inadmissible due to improper timing and non-allowed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36187/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Zhou Lixin's appeal against the Milan preliminary judge's sentencing order inadmissible. The defendant argued for acquittal, but the court ruled the appeal was filed too late and relied on grounds not permitted by the new procedural law. Consequently, the appeal was rejected without a hearing, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders filed after the statutory deadline or based on grounds excluded by law are inadmissible and must be declared without formalities.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing order procedural deadline excluded grounds de plano ruling court costs criminal procedure bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., richiesta dopo il 03.08.2017; - che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen, cosicché il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge; - che, peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
pen., in quanto è stato proposto avverso la sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 03.08.2017; - che l'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU LIXIN nato il 01/05/1958 avverso la sentenza del 11/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano su richiesta delle parti ha applicato a Zhou Lixin, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, preferenziale e impropria, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., in quanto è stato proposto avverso la sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 03.08.2017; - che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen, cosicché il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge; - che, peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci