Cassation Court dismisses appeal against plea bargain sentence, ruling procedural defects and discretionary sentencing errors are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible without formalities. The Court found the first ground infounded because requests regarding accessory penalties must be made simultaneously with the main penalty request, and the second ground infounded as the judge correctly applied statutory limits independently of the main sentence duration. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, requests concerning accessory penalties must be submitted concurrently with the main penalty request; if omitted, the judge must apply mandatory accessories, and appeals based on such omissions or discretionary sentencing within statutory limits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIZ CARMINE nato a NAPOLI il 30/06/1979 avverso la sentenza del 11/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Carmine Saiz, in ordine ai reati di bancarotta ascrittigli, la pena di anni due e mesi sei di reclusione; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato in quanto, in tema di patteggiamento, la facoltà di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista, per l'imputato e per il pubblico ministero dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena, sicché il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata, con la conseguenza che, in caso di annullamento della sentenza sul punto, le parti non sono legittimate a formulare una nuova richiesta concordata in relazione alle sole pene accessorie (Sez. 2, n. 40794 del 17/09/2024, Del Mese, Rv. 287124); - che il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il Giudice ha fatto applicazione del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.
U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01); - che il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato dal momento che il Giudice ha fornito adeguata motivazione in relazione alla durata della pena accessoria irrogata; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio;- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.