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Ordinanza — n. 36185/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing request under new procedural law limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36185/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing request rather than the sentence itself. The appellant sought to overturn a ten-month prison term for bankruptcy, arguing the court failed to evaluate specific conditions for acquittal. The court ruled that under the 2017 procedural reform, appeals against sentencing requests are strictly limited to specific grounds and cannot address omitted acquittal evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are restricted to specific statutory grounds and cannot include omissions of acquittal conditions, requiring immediate inadmissibility declaration without formalities.

Parole chiave

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sentencing request appeal procedural inadmissibility bankruptcy crime 2017 procedural reform acquittal conditions omission sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato su richiesta delle parti la pena di mesi dieci di reclusione nei confronti di Annamaria Lina Odierna per i reati di bancarotta a lei ascritti; - che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen, cosicché il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge; - che, peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
pen., in quanto è stato proposto avverso la sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 03.08.2017; - che l'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODIERNA ANNAMARIA LINA nato a NOVATE MILANESE il 24/09/1962 avverso la sentenza del 02/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato su richiesta delle parti la pena di mesi dieci di reclusione nei confronti di Annamaria Lina Odierna per i reati di bancarotta a lei ascritti; - che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto è stato proposto avverso la sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 03.08.2017; - che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen, cosicché il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge; - che, peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec