Cassation court dismisses appeal as generic and infounded, rejecting defense of Art. 598 for bar association complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ernesto Salmi's appeal against the Bologna Court of Appeal's partial reform of a penalty decision inadmissible. The appellant argued for a reduction in fines and damages, while the court found his first ground generic and his second ground infounded due to lack of legal violation. Consequently, the appeal was rejected, and Salmi was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 383, comma 1, c.p.p.; Art. 598 c.p.: The appeal is inadmissible if the complaint is generic and fails to engage with the decision's reasoning; the exemption under Art. 598 c.p. applies strictly to defense writings and excludes complaints or denunciations submitted to bar councils.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALMI ERNESTO nato a SENIGALLIA il 27/09/1938 avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore, Avv. Simone Bilotta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha riformato parzialmente la sentenza del 4 luglio 2023 del Giudice di pace di Bologna, che aveva affermato la penale responsabilità di Ernesto Salmi per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di 1.000,00 euro di multa e al risarcimento del danno di 5.000,00 euro in favore della parte civile, rideterminando la pena in euro 630,00 di multa e l'ammontare del risarcimento in euro 3.500,00; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con cui il ricorrente si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, è inammissibile in quanto generico, in quanto il ricorrente si limita a reiterare le censure formulate con il gravame senza confrontarsi con le ragioni della decisione; inoltre, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018 Ud., Ruggieri, Rv. 273888); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Giudice di pace è ammesso per sola violazioni di legge; inoltre, è stata fornita adeguata motivazione da parte del Giudice di appello circa la liquidazione equitativa del danno; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così