Cassation court dismisses appeal against disciplinary exclusion for unauthorized book sharing due to lack of legal violation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for vices of motivation, but the court ruled that appeals against disciplinary sanctions are limited to legal violations under specific articles of the Penal Code. The court found the lower tribunal's decision adequately motivated by the concrete offensiveness of the act, not merely the formal breach.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 6, lett. a), e 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.; Appeals against disciplinary sanctions are admissible only for legal violations, not for alleged vices of motivation, as the decision must be justified by concrete offensiveness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROMALLI ANTONIO nato a POLISTENA il 29/05/1972 avverso l'ordinanza del 09/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Sezione Prima di codesta Corte, ha rigettato il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 16 giugno 2022 inerente alla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per dieci giorni inflitta dal Consiglio di disciplina in data 4 febbraio 2022 nei confronti di Antonio Piromalli per avere ceduto, senza preventiva autorizzazione, ad altro detenuto un manoscritto sul quale erano riportate alcune preghiere; - che il motivo di ricorso del detenuto è inammissibile, laddove appare diretto a denunciare vizi di motivazione diversi dalla sua carenza o mera apparenza, in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, comma 6, lett. a), e 35-bis, comma 4-bis, ord. pen., il ricorso per cassazione in materia di sanzioni disciplinari è consentito solo per violazione di legge; - che il motivo di ricorso è nel resto manifestamente infondato, in quanto nel provvedimento impugnato è presente adeguata motivazione sulla misura della sanzione, la quale non si fonda esclusivamente sul dato formale della avvenuta violazione, ma trova giustificazione nella concreta offensività desunta sia dalla natura del bene ceduto sia dalla finalità della lesione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci