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Ordinanza — n. 36179/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false accusation, citing lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Antwi Agyei Martin Baffoe inadmissible against his conviction for false accusation under Article 495 of the Penal Code. The appellant argued against the confirmation of his sentence by the Court of Appeal in Bologna, but the court found his two grounds of appeal merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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false accusation criminal appeal inadmissible appeal repetitive grounds Article 495 Penal Code procedural costs Court of Cassation inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTWI AGYEI MARTIN BAFFOE nato a CARPI il 02/02/1996 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Antwi Agyei Martin Baffoe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 2 sulla offensività della condotta e pagg. 2-3 sul diniego delle pene sostitutive);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P . Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0