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Ordinanza — n. 36176/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for defamation, citing inadmissibility and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36176/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Viviani Ruber inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for defamation under Article 495 of the Penal Code, arguing the conduct lacked concrete offensiveness and the sentence was excessive. The court rejected these claims as either already addressed by the lower courts, manifestly unfounded, or inadmissible due to failure to properly deduce new legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of previously examined issues, manifestly unfounded, or if new legal violations are not properly deduced with supporting facts and legal reasons.

Parole chiave

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defamation conviction inadmissible appeal Art. 495 penal code Art. 131-bis penal code repetitive grounds manifestly unfounded court costs inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che si lamenta del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod.
art. 131 - bis cod. pen
4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che si lamenta del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIANI RUBER ( CUI 011A21H ) nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 27/11/1975 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Viviani Ruber ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'offensività in concreto della condotta dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto è stata irrogata una pena prossima al minimo edittale sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che si lamenta del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inedito perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; esso inoltre prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso