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Ordinanza — n. 36172/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as specific intent argument is merely repetitive of already rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36172/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ratbi Nisrine inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the existence of specific intent, which the court found to be a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the conviction under Article 474 of the Penal Code was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the contested ground merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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specific intent inadmissible appeal repetitive argument Article 474 Cassation procedure contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite vendita commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATBI NISRINE nato a CANICATTI il 27/11/1993 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ratbi Nisrine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.474 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo specifico, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2