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Ordinanza — n. 36169/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal as non-factual arguments violate procedural dismissal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36169/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Stefano Bigoni's appeal against the Bologna Court of Appeal's acquittal inadmissible without formalities. Bigoni argued the lower court failed to evaluate statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, ruling that the appellant's claims relied on evaluative assumptions incompatible with the 'constatazione' (perception) standard of Article 129, which does not require deep factual investigation.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Arguments contesting acquittal based on non-factual evaluative assumptions are manifestly unfounded and incompatible with the perception standard of Article 129, warranting dismissal without formalities.

Parole chiave

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procedural dismissal acquittal grounds evaluative assumptions constatazione standard Cassation inadmissibility abuso di un impianto per l'elaborazione di dati usurpazione d'identità contratto in materia informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 494 cod. pen.
Art. 615 ter cod. pen.
Art. 617 quater cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
pen., che appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()cuti, che a quello di "apprezzamento" ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGONI STEFANO nato a FERRARA il 07/12/1961 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bigoni Stefano ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 494, 615 ter, 617 quater e 640 cod. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

— è manifestamente infondato, poiché la asserita insussistenza del fatto viene sostenuta sulla base di assunti valutativi che oltre a non essere consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, non sono neppure riconducibili al paradigma dell'art. 129 cod. proc. pen., che appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()cuti, che a quello di "apprezzamento" ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il