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Ordinanza — n. 36167/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being generic, non-legal, and unfounded regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36167/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Cenci Flavio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for offenses under specific 1942 regulations, arguing excessive sentencing and denied recidivism. The court rejected the appeal because the grounds were too vague to allow judicial review, concerned only punitive treatment rather than legal validity, and lacked factual basis.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic due to lack of specific elements, concerns only the severity of punishment rather than legal validity, or is manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing excess punitive treatment lack of motivation bancarotta fraudolenta spossessamento conseguente al fallimento danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENCI FLAVIO nato a MEGLIADINO SAN FIDENZIO il 11/09/1952 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cenci Flavio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 R. D. 267/1942; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività dell'individuato trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della determinazione della pena base, del riconoscimento della contestata recidiva e del diniego di circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive; - manifestamente infondato, perché inerente ad assetti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d