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Sentenza — n. 36166/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36166/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36166/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con un unico atto a firma del comune difensore, Montanaro Giuseppe e Montanaro Francesco ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati soltanto per il reato di minaccia aggravata di cui al capo A), mentre li ha assolti dai delitti in materia di armi di cui al capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 578 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36166/2025 — snpen · Corte di Cassazione: È fondato, invece, il primo motivo proposto nell'interesse del solo Montanaro Giuseppe (nei confronti di Montanaro Francesco è stata applicata la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen.) volto ad eccepire il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pene condizionali sanzione penale pericolo di traffico di stupefacenti riscossione di pene pecuniarie minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
È fondato, invece, il primo motivo proposto nell'interesse del solo Montanaro Giuseppe (nei confronti di Montanaro Francesco è stata applicata la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen.) volto ad eccepire il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello.
art. 578 cod. proc. pen
Pertanto, agli effetti penali, va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale nei confronti di Montanaro Giuseppe; ferme le statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTANARO FRANCESCO nato a VISCIANO il 03/03/1961 MONTANARO GIUSEPPE nato a AVELLINO il 26/08/1981 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico atto a firma del comune difensore, Montanaro Giuseppe e Montanaro Francesco ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati soltanto per il reato di minaccia aggravata di cui al capo A), mentre li ha assolti dai delitti in materia di armi di cui al capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Per ragione di ordine logico va esaminato, anzitutto, il secondo motivo di ricorso, comune ai due imputati, con il quale si denuncia vizio di motivazione per "travisamento del fatto" in punto di responsabilità. Il motivo è inammissibile, in quanto invoca un vizio non deducibile e, in ogni caso, si sostanzia nella rilettura del materiale probatorio.

3. È fondato, invece, il primo motivo proposto nell'interesse del solo Montanaro Giuseppe (nei confronti di Montanaro Francesco è stata applicata la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen.) volto ad eccepire il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata poiché il 19 ottobre 2024 è maturato il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 19 aprile 2017, non risultando periodi di sospensione. 3.3. Pertanto, agli effetti penali, va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale nei confronti di Montanaro Giuseppe; ferme le statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen. in ragione della inammissibilità del motivo sulla responsabilità.

4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Montanaro Giuseppe perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso di Montanaro Francesco deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Montanaro Giuseppe perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Montanaro Francesco che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am