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Ordinanza — n. 36162/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals as inadmissible due to res judicata and lack of new arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36162/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Vaccarisi Corrado and Siraoui Hamid inadmissible. The court held that the appeals touched upon matters already settled by prior judgments and failed to present new decisive arguments. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they concern matters already covered by res judicata or when new arguments do not overcome the cause of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata inadmissible appeals sentencing review continuation of crimes prescription of offenses acquittal impact procedural costs reati di corruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 625 bis cod. proc. pen
52977 del 26/10/2017) che veniva revocata ex art. 625 bis cod. proc. pen., perché il giudizio di legittimità si era svolto senza dare avviso al difensore di fiducia dei ricorrenti, come statuito con la pronuncia rescindente Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 52977 del 26/10/2017
Sez. 5 n. 21524 del 8 febbraio 2018
Sez. 1 n. 4775 del 19 ottobre 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIRAOUI HAMID nato il 10/04/1967 VACCARISI CORRADO nato a NOTO il 11/03/1955 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; ì OSSERVA 1. Gli imputati Vaccarisi Corrado e Siraoui Hannid ricorrono, con lo stesso atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che, in sede di rinvio, ha applicato al primo la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di procurato ingresso illegale di stranieri (capo A) e al secondo la pena di anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione in ordine ai reati di procurato ingresso illegale di stranieri (capo A) e di corruzione (capo C). 1.1.

A tale decisione si è pervenuti attraverso i seguenti passaggi: - all'esito di giudizio abbreviato, il GIP aveva dichiarato gli imputati responsabili dei reati di procurato ingresso illegale di stranieri (capo A), falso ideologico per induzione (capo B) e di corruzione (capo C); - all'esito del giudizio di secondo grado, sull'impugnazione dei soli imputati, la Corte di appello aveva assolto Vaccarisi Corrado dal reato di cui al capo C); - a seguito di ricorso per cassazione proposto dagli imputati— dopo una prima sentenza (Sez. 1 n. 52977 del 26/10/2017) che veniva revocata ex art. 625 bis cod. proc. pen., perché il giudizio di legittimità si era svolto senza dare avviso al difensore di fiducia dei ricorrenti, come statuito con la pronuncia rescindente Sez. 5 n. 21524 del 8 febbraio 2018 — la Corte di cassazione, ritenuti fondati solo in motivi sulla pena, dichiarava il reato sub B) estinto per prescrizione e rinviava il processo al giudice di merito per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio; gli errori rilevati nel computo della pena risiedevano nella circostanza che per Vaccarisi il giudice di appello aveva confermato la stessa pena del giudice di primo grado senza eliminare l'aumento applicato per la continuazione con il reato satellite di cui al capo C) dal quale Vaccarisi era stato assolto; per Siraoui che, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da applicarsi con una riduzione pena "nella massima estensione", la Corte di appello aveva irrogato una pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione superiore a quella inflitta in primo grado (anni quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa); ovviamente il giudice di rinvio avrebbe dovuto anche tenere conto della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato sub B) ed eliminare il relativo aumento di pena; - con la sentenza del 5 novembre 2021 il giudice di rinvio rideterminava la pena nei confronti di Vaccarisi, applicando, sulla pena per il reato base di cui al capo A), l'aumento per la continuazione con il capo B) - non invece per il capo C) in ragione della già intervenuta assoluzione; e nei confronti di Siraoui applicando l'aumento per la continuazione per i capi B) e C); - con sentenza n. 4775 del 19 ottobre 2022 la prima sezione della Corte di cassazione annullava nuovamente la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando l'errore compiuto dal giudice di rinvio nell'applicare un aumento di pena anche per il reato già dichiarato prescritto. 1.2.

Dopo questo secondo rinvio è stata pronunciata la sentenza ora impugnata che: - nei confronti di Vaccarisi Corrado ha applicato la pena, ridotta per il rito abbreviato, di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di procurato ingresso illegale di stranieri (capo A) — nessun aumento per la continuazione è stato applicato per il reato sub B) dichiarato prescritto e sub C) oggetto di assoluzione nel primo giudizio di appello; - nei confronti di Siraoui Hamid ha applicato la pena, ridotta per il rito abbreviato, di anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione in ordine ai reati di procurato ingresso illegale di stranieri (capo A) e di corruzione (capo C), dando atto in motivazione che, in assenza di impugnazione del P.G., pena la violazione del divieto di reformatio in peius, non potevano essere applicati né la pena pecuniaria, né l'aumento di pena per la continuazione per il capo C) che il giudice di appello aveva dimenticato nei precedenti gradi di giudizio.

2. I ricorsi sono inammissibili.

3. Anzitutto sono inammissibili tutte le questioni che involgono punti sui quali è già sceso il giudicato: l'assenta intervenuta prescrizione del reato sub A); la determinazione della pena base per il reato più grave di cui al capo A).

4. È poi manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale si sostiene che la sentenza n. 4775 del 19 ottobre 2022 sarebbe errata perché non avrebbe tenuto conto della assoluzione di Vaccarisi dal reato sub C). Invero: - l'ordinamento giuridico non consente di dedurre l'erroneità della sentenza di annullamento con rinvio (se non nei casi eccezionali in cui è ammesso il ricorso al rimedio straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., non attivato né attivabile); - la sentenza della Corte di cassazione è corretta: l'annullamento ha riguardato soltanto l'erronea applicazione di un aumento di pena per il reato sub B) dichiarato estinto per prescrizione, perché quello era l'oggetto del devoluto, dato che già il giudice del primo rinvio non aveva applicato, a Vaccarisi, alcun aumento per la continuazione con il capo C), proprio in ragione della assoluzione;- la doglianza non è sorretta da alcun interesse dato che la nuova sentenza qui impugnata non applica, nei confronti di Vaccarisi, alcun aumento per la continuazione con il capo C).

5. Nessun vizio è ravvisabile nella decisione impugnata che si è attenuta al mandato ricevuto dalla Corte di cassazione, rispettando perfettamente i limiti del giudicato. Pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

6. I motivi nuovi di cui alla memoria depositata dal difensore dei ricorrenti non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso, poiché continuano a insistere sulla cornice edittale applicabile ratione tem poris in ordine al reato più grave di cui al capo A) su cui, come detto, è sceso il giudicato e su cui il giudice di rinvio non era ammesso a intervenire.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d