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Ordinanza — n. 36161/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding fact-finding review and generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36161/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Modafferi Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for private violence, arguing against the factual basis and denial of generic mitigation. The court rejected these claims, stating that reviewing factual evaluations and re-evaluating recidivism falls exclusively within the trial court's powers.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reassess recidivism and generic mitigation, reserving such exclusive authority to the court of first instance.

Parole chiave

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private violence conviction recidivism assessment generic mitigation denial factual review powers appeal inadmissibility violenza o minaccia contro le autorità reati violenti pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODAFFERI FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 15/06/1960 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Modafferi Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per il reato di violenza privata; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 — 7); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva contestata e il diniego delle attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7-8 su recidiva e pag. 8 su art.62 bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci