Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise aggravating circumstance at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Angelo Santoro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Santoro challenged a second-instance judgment confirming his conviction for two counts of fraudulent bankruptcy, arguing that an aggravating circumstance under Article 219 of the Bankruptcy Law was improperly applied. The court ruled that this specific ground for the aggravating circumstance was not raised as a separate appeal reason in the second instance, violating the mandatory requirement of Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 219 comma 2 n. 1 l.f.: An appeal must explicitly cite all grounds for violation of law or defects in reasoning; failure to separately deduce a specific aggravating circumstance as a distinct appeal reason renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ANGELO nato a TRICARICO il 29/08/1983 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 15730-2025 - Rel. Borrelli - Ud. 24.09.2025 - Rilevato che Angelo Santoro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di bancarotta fraudolenta. Considerato che i due motivi di ricorso - con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 della legge fallimentare - non sono consentiti in sede di legittimità perché la censura circa il riconoscimento dell'aggravante in parola non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025.