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Ordinanza — n. 36153/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual findings and penal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36153/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Saidi Ilyess inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for perjury, arguing errors in the assessment of evidence and his criminal liability. The court rejected these arguments because the Supreme Court lacks the power to re-evaluate factual elements or reassess the judge of merit's conclusions on evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-read factual elements or adopt new parameters for fact-finding, reserving such evaluation exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited penal responsibility challenge judge of merit power evidence assessment limits false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI ILYESS nato il 15/02/1996 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Saidi Ilyess ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso esulano dal novero dei vizi deducibili lì dove deducono circostanze meramente ipotetiche o un'erronea valutazione del fatto;

Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano, in varia guisa, la correttezza dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono, altresì, manifestamente infondati, in quanto coinvolgono asseriti difetti o contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione, non emergenti dal provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende